sabato 27 febbraio 2010

Il pubblicista non può essere redattore

La cassazione civile ha ribadito il fatto che i pubblicisti non possono esercitare l’attività di redattore, perché non sono iscritti nell’Albo aperto unicamente a chi ha superato l’esame di Stato. Di conseguenza i pubblicisti non possono essere nemmeno “reintegrati”.
Si è in breve redattore ordinario soltanto se giornalista professionista. Dal 2002 sentenze coerenti della Suprema Corte hanno disapplicato sostanzialmente l’articolo 36 del Cnlg. Fnsi e Fieg ne devono prendere atto. E le redazoni?

L'articolo completo su
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4234

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