Lavoro autonomo, le risposte ai dubbi
Tratto dal sito www.sindacatogiornalistiveneto.it
Che tipo di contratto si applica per il lavoro autonomo del giornalista?
In ipotesi di lavoro autonomo il giornalista ha due alternative. Può stipulare un contratto di collaborazione con l'azienda e convenire lo stipendio con l'altro contraente, tenendo conto del tipo di lavoro che andrà a svolgere, dell'impegno e del grado di professionalità necessari, etc. In alternativa può richiedere la retribuzione per ogni singola prestazione. Non esistono contratti collettivi. Può valere la regola dell'Equo Compenso.
Quando un giornalista può svolgere lavoro occasionale?
Per i giornalisti, così come per tutti i liberi professionisti iscritti ad un Albo, non esiste lavoro occasionale.
Il carattere dell’abitualità ai fini contributivi è richiesto esclusivamente per i soggetti destinatari dell’art. 2, comma 26, della legge 335/95 (parasubordinati e incaricati delle vendite a domicilio).
Il Ministero delle Finanze ha ritenuto occasionali i seguenti redditi di lavoro autonomo, svolti non in forma abituale:
- custodia beni archeologici (Ris. Min. 3/8/1974);
- lavori di facchinaggio ( Ris. Min. 18/9/1975 n. 917);
- attività di guida turistica (Ris. Min. 28/7/1979 n. 8/1353).
I giornalisti, invece, e tutti gli iscritti in Albi, sono destinatari del comma 25 dell’art. 2 della legge 335/95 e del decreto legislativo n. 103/96 che ne costituisce attuazione.
Per tali soggetti i presupposti per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo, e cioè l’iscrizione all’Inpgi 2, sono lo svolgimento di attività autonoma di libera professione e l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Un editore mi ha proposto un contratto a progetto, è accettabile se non c’è nessun progetto e devo lavorare tutte le settimane? Ad altri colleghi ha proposto un contratto di collaborazione occasionale, ma si può fare per i giornalisti?
Il contratto progetto non può essere stipulato con lavoratori iscritti ad un albo professionale, come i giornalisti (art. 61 Dlgs. 276/2003). Il contratto di “collaborazione occasionale” si stipula anche con i giornalisti.
Sono un giornalista iscritto all’Ordine come va interpretata la Legge Biagi relativamente al mio lavoro? Se non mi applicano un contratto co.co.pro. che contratto mi devo far fare? Cosa devo scrivere?
Il comma 3 dell’articolo 61 del Decreto Legislativo n. 276, del 10 settembre 2003 (la cosiddetta Legge Biagi), esclude chiaramente dall’applicazione delle nuove tipologie di lavoro (lavoro a progetto e lavoro occasionale) le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo stesso.
E’ evidente che tutti gli iscritti all’Ordine nel caso in cui svolgano attività giornalistica, non sono soggetti all’applicazione delle norme sul lavoro a progetto e possono, quindi, continuare ad avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nelle forme applicate negli anni precedenti.
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono regolati dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, e dovranno risultare da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni: la data di inizio della collaborazione, la durata del rapporto di collaborazione, il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista, il corrispettivo pattuito, i tempi e le modalità di pagamento.
Il contratto co.co.co. non prevede vincoli di orario, vincoli di subordinazione, mentre l'utilizzo di strumenti aziendali va concordato e finalizzato alla prestazione richiesta.
Il giornalista è assoggettato alla contribuzione dell'Inpgi Gestione separata, l’aliquota sarà per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del giornalista.
Ho collaborato per circa un anno per un giornale come cronista di nera e giudiziaria, ma avevo un contratto di collaborazione occasionale. Era regolare o potevo chiedere qualcos’altro?
Non si può rispondere perché dipende dalle modalità di esecuzione del rapporto.
Se lo stesso, nei fatti, era subordinato, il contratto di collaborazione non era da considerarsi legittimo.
Si può obbligare un’azienda a convertire un contratto di lavoro a progetto in rapporto subordinato se, al di là della certificazione, il lavoro era svolto in forma subordinata?
La subordinazione si può sempre accertare, a prescindere dalla forme dei contratti di lavoro scritti dalle parte. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, la legge Biagi ha introdotto l’istituto della certificazione, da ultimo modificato dal cosiddetto Collegato lavoro. Le parti possono ora ottenere la certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta una prestazione di lavoro secondo una particolare procedura. La certificazione, entro certi limiti, vincola il giudice sia nella qualificazione del contratto di lavoro, sia nell’interpretazione delle relative clausole.
Un giornale mi ha proposto un contratto di collaborazione, posso richiederne una copia perché la possa fare vedere alla mia Associazione di stampa?
Tutti hanno diritto ad avere, prima della firma, una copia di qualsiasi contratto.
Il mio contratto co.co.co. è stato rinnovato già 3 volte, sempre con le stesse mansioni, scade il prossimo giugno e mi hanno detto che me lo rinnoveranno. C’è una legge che fissa un limite al rinnovo dei co.co.co.?
Non ci sono limiti di legge per il rinnovo dei contratti co.co.co. sempreché non abbiano caratteristiche del lavoro dipendente: in questo caso dovranno essere commutati in contratti giornalistici.
Se un giornalista con contratto co.co.co è assente per malattia avrà ugualmente diritto al pagamento di quel periodo di assenza oppure no?
Il collaboratore coordinato e continuativo sul piano giuridico deve considerarsi a ogni effetto come lavoratore autonomo e, quindi, non subordinato. La differenza tra il lavoro autonomo (locatio operis) e il lavoro subordinato (locatio operarum) si evidenzia nell’oggetto della prestazione che, nel primo caso, consiste nella realizzazione di un’opera e nel secondo nella messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie capacità lavorative. La prestazione lavorativa quotidiana e con l’osservanza di un orario di lavoro sono, di conseguenza, requisiti propri del lavoro subordinato. Il co.co.co. non può avere obbligo di presenza quotidiana, ne tanto meno obbligo di osservanza di un orario di lavoro e quindi, non gli si potrà mai ridurre il compenso pattuito a causa di malattia. Se l’azienda lo dovesse fare riconoscerebbe esplicitamente che non si tratta di una prestazione di lavoro autonomo bensì una vera e propria prestazione di lavoro subordinato.
Una persona fisica come ad esempio un politico o un attore, in ogni caso una figura professionale che non ha una ragione sociale perché non è un’azienda, può stipulare un contratto co.co.co. con un giornalista come ufficio stampa?
Sì anche le persone fisiche possono stipulare un contratto co.co.co.
Un’azienda mi propone un contratto ma pretende una lettera di dimissioni in bianco. Come posso difendermi? Se accetto, come faccio a dimostrare che ho subito un’imposizione?
È questo un grave mal costume. Il consiglio è di non accettare mai questa imposizione, anche perché è poi quasi impossibile dimostrare tutto questo in giudizio.
E’ vero che le amministrazioni pubbliche non possono affidare incarichi a soggetti iscritti ad un Ordine professionale se questi non hanno Partita IVA?
La Partita IVA è richiesta per singole prestazioni professionali. In presenza di rapporti di lavoro, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, non è necessario averla.
In merito ai contratti co.co.co. o di attività libero professionale come ci si regola con l’assicurazione INAIL? Si deve inserire il pagamento nella stesura del testo e se sì a carico di chi?
A seguito dell’entrata in vigore del Dlsg 38/2000 e delle successive integrazioni normative l’obbligo assicurativo antinfortunistico si è esteso anche nei confronti dei lavoratori parasubordinati e, quindi, dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e dei collaboratori a progetto (co.co.pro.). ne consegue che la registrazione sui libri matricola dell’azienda e i relativi versamenti contributivi costituiscono obbligo per il datore di lavoro. Pertanto per quanto riguarda l’iscrizione all’INAIL, che per i contratti co.co.co. è obbligatoria, se ne occupa l’azienda, mentre i liberi professionisti devono informarsi direttamente presso l’Ente.
Sono un giornalista professionista in Cassaintegrazione, mi propongono un contratto co.co.co. lo posso accettare? Quale aliquota contributiva va applicata?
L’aliquota contributiva applicata ai co.co.co. che percepiscono anche l’indennità di cassaintegrazione è del 17%, solo in questo caso il giornalista è titolare di altra posizione assicurativa obbligatoria in quanto la cassaintegrazione è considerata come prosecuzione del rapporto di lavoro. Se in futuro percepirai l’indennità di disoccupazione l’aliquota contributiva applicata è del 26%.
Quali sono i tempi di pagamento previsti per i contratti di collaborazione, laddove non sono specificatamente indicati nel contratto?
Nei rapporti autonomi, come la collaborazione coordinata e continuativa, i tempi di pagamento sono stabiliti in accordo tra le parti. Se non vi è l’accordo, si può chiedere l’applicazione del Dlgs. n. 249 del 2002, che prevede, trascorsi 30 giorni, il diritto alla corresponsione di interessi.
Ho fatto un periodo di prova di due settimane per un'agenzia, poi non mi hanno preso, per quei giorni di lavoro non mi devono nulla?
Anche il periodo di prova è retribuito (se il lavoro è subordinato) o compensato (se il lavoro è autonomo).
Da mesi ho cominciato a collaborare con una testata, ma ancora non ho visto alcun contratto o lettera di incarico. Cosa devo fare?
Se il lavoro, nei fatti, è subordinato, vi è il diritto di agire in giudizio per il riconoscimento di ciò, con ogni conseguenza relativa (retribuzione, contributi, ecc.).
Se il lavoro è realmente autonomo, non vi sono mezzi per obbligare il committente a stipulare un contratto.
L’editore può ridurmi unilateralmente i compensi? E allora a cosa serve l’accordo firmato? Posso fare causa?
I compensi, una volta scritti nel contratto di collaborazione, non possono essere unilateralmente ridotti. Se ciò avviene si può agire in giudizio.
Da mesi non ricevo più il compenso, nonostante le mie continue richieste, cosa devo fare per farmi pagare?
Se il lavoro è subordinato, si può agire con la richiesta di un decreto ingiuntivo.
Se il lavoro è svolto in regime di collaborazione coordinata e continuativa, si può ugualmente richiedere un decreto ingiuntivo, ma solo se vi è la prova scritta delle prestazioni effettuate e dell’importo (generalmente scritto sul contratto) che non è stato pagato.
E’ vero che un giornalista iscritto all’Ordine non può avere più di un contratto di collaborazione autonoma? E se mi assumono come dipendente a termine?
Nessuna norma di legge o di contratto collettivo impone ai lavoratori autonomi di avere un solo contratto di collaborazione. È possibile, però, che nel contratto individuale di lavoro il datore inserisca la clausola di esclusiva, ma il lavoratore può rifiutarsi di sottoscriverla.
Anche ne lavoro dipendente il vincolo di esclusiva non è automatico e prescinde dalla durata del rapporto di lavoro (a termine o a tempo indeterminato). Per avere validità deve essere esplicitamente previsto nella lettera di assunzione.
Pertanto, anche in caso di contratto a termine l'azienda può richiedere l'esclusiva.
Un giornale mi offre un co.co.co. ma vogliono l'esclusiva. Possono farlo? E allora quanto dovrebbero pagarmi se posso lavorare solo per loro?
Il co.co.co. è un contratto autonomo ed in esso possono essere inserite tutte le clausole volute dalle parti. E’ evidente che se, nei fatti, vi è la subordinazione, l’obbligo di esclusiva in esso inserito è un ulteriore indice della medesima.
Per la mia attività giornalistica autonoma alcune aziende mi chiedono di inserire nella nota di pagamento (non ho aperto Partita IVA) una clausola nella quale dichiaro di non aver superato i 5 mila euro di prestazione occasionale; perché me lo chiedono solo in alcuni casi? Quando devo integrare il modello della nota con questa aggiunta?
La Gestione Separata Inpgi ha norme diverse rispetto alla Gestione Separata INPS. Per l'Inpgi non variano né l'obbligo contributivo né la misura dei contributi sia con reddito inferiore che superiore a 5.000 euro.
Il giornalista verserà sempre il 10% più il 2% su tutti i redditi da attività giornalistica autonoma non soggetti a contratto di collaborazione coordinata e continuativa, siano essi occasionali, con partita IVA o con la formula della cessione di diritto d'autore, anche se supera la soglia dei 5.000 euro di reddito lordo. Pertanto non dovrai integrare la nota spese con la dicitura che ti propongono.
Nell'ambito della mia libera professione di giornalista ed ufficio stampa ho concluso da breve tempo un rapporto di collaborazione autonoma per un'azienda. Quest'ultima mi chiede di avere l'archivio dei contatti dei giornali e dei giornalisti che ho raccolto svolgendola mia attività nel loro ambito di lavoro. Cosa posso e cosa devo fare?
I rapporti professionali sono patrimonio del giornalista salvo che questa attività non fosse oggetto di specifico incarico.
Un giornalista può avere un contratto con cessione del diritto d’autore?
La questione circa la cessione del diritto d’autore (Legge 22/04/1941 n. 633) e la professione giornalistica è quanto mai dibattuta. A tal riguardo l’indicazione del Ministero del Lavoro, sollecitato in proposito, esclude l’attività giornalistica tout court dalle norme contenute nella legge 633 del 1941, ammettendola solo in casi sporadici con specifico riferimento all’alta specializzazione degli articoli pubblicati (es. rubriche tenute da esperti in questo o quel campo), molti però rimangono i contratti di questo tipo.
L’azienda per la quale lavoro mi richiede il DURC cosa devo fare?
Il DURC, documento unico di regolarità contributiva (meglio non usare la sigla), va richiesto direttamente a Roma, al responsabile dell’Ufficio Contributi della Gestione Separata (Email: gestione_separata@inpgi.it,).
Mi hanno proposto un contratto di somministrazione ma io vorrei che i miei contributi andassero all’INPGI?
Anche con un contratto di somministrazione (tramite agenzia interinale) è possibile versare i contributi all'INPGI.
La legge sull’equo compenso è valida anche per coloro che svolgono attività assimilabile ad una mansione giornalistica, pur non essendo iscritti all'ordine dei giornalisti? Spesso le collaborazioni fotovideo non sono contrattate dal singolo professionista, ma da un'agenzia che non è testata giornalistica, ma generalmente ha solo iscrizione alla camera di commercio e partita iva, la legge è applicabile? Infine il compenso del fotoreporter come andrebbe inquadrato? La legge sull’equo compenso (233/2012) è una legge speciale. Di conseguenza, non può avere un’interpretazione estensiva. Essa si applica soltanto ai giornalisti iscritti all’albo professionale e nei confronti delle testate quotidiane e periodiche (anche telematiche), le agenzie di stampa e le emittenti radiotelevisive.
Ciò significa che la legge non può applicarsi ai fotografi che non siano iscritti all’albo dei giornalisti. Non può, inoltre, applicarsi nei confronti delle agenzie fotografiche.
Per quanto riguarda, infine, il livello dei compensi, la legge lo ha demandato ad una apposita commissione che, per il momento, ha provveduto soltanto al suo insediamento.
PARTITA IVA
Qual è il codice di attività da scegliere volendo iscriversi all’Agenzia delle entrate come giornalista freelance iscritto all’Ordine?
Il codice attività da utilizzare per lo svolgimento dell’attività giornalistica da parte di giornalisti iscritti all'albo è il “90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti” che comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPGI.
Esistono differenze di trattamento fiscale o previdenziale in base al codice di attività scelto?
Non esistono differenze di trattamento fiscale o previdenziale in base al codice attività scelto, in quanto il codice di attività generico “74.90.99 Altre attività professionali nca“ con il relativo obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, corrispondere all’attività svolta da non iscritti all’albo giornalisti che svolgono attività di consulenza redazionale e in questo caso cambia l’inquadramento professionale.
Come si compone una fattura?
Nella fattura, da intestare al committente, dovranno obbligatoriamente comparire i dati del giornalista, la data il numero della fattura, il tipo di prestazione svolta e la parte economica (Imponibile, IVA, contributo integrativo INPGI2 etc..)
Ci sono altri tributi, oltre a IRPEF 5% e INPGI 10+2%, che vanno a intaccare il lordo percepito?
Oltre all’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 5% ed il pagamento del contributo soggettivo INPGI del 10% (il contributo integrativo del 2% è a titolo di rivalsa e va addebitato direttamente al committente) non vi sono altre “imposte” che vanno ad intaccare il lordo percepito.
Quali sono le spese che si possono scaricare e in quale misura?
Possono essere dedotte dal reddito professionale tutte le spese sostenute purché strettamente inerenti l’attività professionale, è ovvio quindi che le tipologie di spesa cambiano a seconda dell’attività svolta. A titolo esemplificativo (telefonia, iscrizione albo, cancelleria, computer etc..). A seconda della tipologia di spesa vi sono dei specifici limiti di deducibilità fiscale, pertanto, alcune spese (esempio auto e telefonia) possono essere dedotte solo in parte.
Nel caso di un rapporto di lavoro con un committente, oltre alla fatturazione è necessario/consigliabile stipulare una sorta di contratto “vincolante” o si può fare a meno?
E’sempre consigliabile stipulare una sorta di contratto con tutti i committenti anche nella forma più semplice della lettera d’incarico soprattutto a tutela degli interessi del lavoratore.
Quali sono i requisiti ed i riferimenti normativi per l’accesso al regime dei contribuenti minimi per un giornalista che ha aperto, o intende aprire, Partita IVA.?
Dal 2012 le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o lavoro autonomo possono adottare il regime dei minimi per un periodo di 5 anni a partire dall'anno di inizio dell'attività oppure anche oltre il 5° anno e fino all'anno in cui il contribuente compie 35 anni.
Per adottare il predetto regime sono necessari ulteriori 2 requisiti:
- 1)non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
Tale requisito pertanto esclude coloro che nel triennio precedente (rispetto all'anno di inizio attività) siano stati imprenditori, professionisti oppure collaboratori d'impresa familiare, soci di società, professionisti associati di un'associazione professionale e ciò anche se in un settore di attività completamente diverso da quello relativo alla nuova attività.
- 2)l'attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o professione (requisito non richiesto per i lavoratori in mobilità o che hanno perso il lavoro);
Il requisito della "mera prosecuzione" sussiste, secondo l'Agenzia Entrate, quando la "nuova" attività non si differenzia dalla precedente in relazione ai mezzi utilizzati e alla clientela servita.
Oltre ai predetti requisiti bisogna verificare che:
a) nell'anno precedente
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1) non abbiano conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 30.000
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2) non abbiano effettuato cessioni all'esportazione
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3) non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
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b) nel triennio precedente
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non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000
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Le predette condizioni vanno verificate negli anni successivi per la permanenza nello stesso.
Per un maggior approfondimento i riferimenti normativi sono:
- i requisiti di accesso al regime (comma 96, Legge Finanziaria 2008 L. 247/2007)
- le fattispecie di esclusione (comma 99, Legge Finanziaria 2008 L. 247/2007).
Potendo entrare oggi nei regimi minimi, questi mi durerebbero 5 anni a partire da oggi oppure 1 anno fino al compimento dei 35 anni d’età?
Il regime dei minimi può essere adottato, per un periodo di 5 anni a partire dall'anno di inizio dell'attività oppure anche oltre il 5° anno e fino all'anno in cui il contribuente compie 35 anni.
H
o aperto la partita Iva per svolgere un lavoro in qualità di assistente regista. Contemporaneamente svolgo prestazioni per alcune riviste settimanali Vorrei sapere, sono soggetto a contribuzione Enpals o Inps? È il caso che fatturi anche le prestazioni ai giornali con la partita Iva e se sì, in che modo? Faccio notare che ho la partita Iva per le nuove imprenditorie giovanili.
Enpals è stato assorbito dall’Inps ed è diventato una gestione autonoma all’interno di quell’Ente previdenziale. Per ogni informazione, quindi, occorre rivolgersi all’ufficio Inps competente.
Per quanto riguarda le collaborazioni giornalistiche, che comportano il versamento di contributi all’Inpgi 2, non è obbligatoria l’apertura della partita Iva. Se si tratta di collaborazioni saltuarie svolte con ritenuta d’acconto oppure di collaborazioni giornalistiche svolte con la formula della cessione del diritto d’autore, l’onere dell’iscrizione all’Inpgi 2 e del versamento dei contributi spetta al giornalista. Se si tratta di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, iscrizione all’Inpgi 2 e versamento dei contributi sono a carico del committente.
UFFICI STAMPA
I giornalisti degli uffici stampa privati possono versare i contributi all’INPGI?
Per quanto riguarda la contribuzione dei giornalisti all’INPGI la legge di riferimento è la n. 388/2000 (legge finanziaria per l’anno 2001), che ha incluso tra gli iscritti all’Inpgi anche i pubblicisti dal 1° gennaio 2001; tale norma, infatti, afferma un principio importante e cioè che nel regime dell’Inpgi ciò che assume rilievo ai fini dell’iscrizione è la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato. La disposizione non fa alcun riferimento alla contrattazione collettiva applicata, perciò, per coloro che svolgono attività giornalistica in forma subordinata l’Inpgi è sostitutivo di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ed è, quindi, l’unico soggetto giuridico tenuto ad assicurarli obbligatoriamente, qualunque sia il contratto, collettivo o individuale, che disciplina il loro rapporto di lavoro.
Lavoro nell’ufficio stampa di un’azienda privata con un contratto non giornalistico perché svolgo anche altre mansioni come calcolo i contributi da versare all’INPGI?
Va chiarito che il reddito derivante da un rapporto di lavoro dipendente deve essere assoggettato a contribuzione in un unico ente previdenziale e non può essere ripartito, ai fini previdenziali, in più enti in ragione delle diverse attività eventualmente svolte.
Di conseguenza, il dipendente con la qualifica di “Addetto Stampa e P.R.” in un azienda privata dovrà essere assicurato all’INPGI (Gestione Principale), a prescindere dal CCNL applicato, nel caso in cui l’attività di addetto stampa (attività giornalistica) sia prevalente rispetto alle altre attività contestualmente svolte nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro. In caso contrario dovrà essere assicurato presso l’INPS, anche per la parte di reddito derivante dallo svolgimento in via marginale di attività giornalistica.
Soltanto nella Pubblica Amministrazione, ai fini dell’iscrizione all’INPGI, si prescinde dalla prevalenza delle mansioni giornalistiche; sempreché il giornalista abbia avuto un incarico formale di addetto stampa e/o responsabile dell’Ufficio Stampa ex lege 150/2000. In questo caso il giornalista deve, quindi, essere sempre assicurato presso l’INPGI.
Ho un contratto co.co.co. con un Comune posso assumere altri incarichi/collaborazioni esterne?
Il comma 4 dell’articolo 9 della legge 150 (“I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5”) si applica solo per chi è di ruolo nella pubblica amministrazione o chi, essendone estraneo, per la legge 29/93 ha un rapporto di lavoro subordinato anche se a tempo determinato.
In relazione, dunque, alla possibilità o meno di altri incarichi giornalistici in presenza di una collaborazione coordinata e continuativa con un ente pubblico non possiamo che confermarti che, per la forma in specie, non vi può essere limitazione alcuna. Come si potrebbe concepire una limitazione simile ad un’attività di carattere squisitamente autonomo?
D’altronde la possibilità di avere collaborazioni in linea di principio non è esclusa nemmeno dal comma 4 dell’articolo 9 quando fa riferimento a possibili deroghe previste nella contrattazione collettiva.
Esplicitati gli ambiti e le caratteristiche della collaborazione con il Comune, verificato che la collaborazione non può creare conflitti di interesse con l'incarico presso il Comune stesso né configurare situazioni in contrasto con la deontologia professionale non sussiste alcuna incompatibilità o problema affinché, in accordo con l'Ente, si possa avviare una nuova collaborazione.
Ho alcune collaborazioni (uffici stampa e portali internet). Per queste collaborazioni è necessario aprire anche una posizione Inps? In base a questo avrei poi in futuro una doppia pensione (Inps+Inpgi)?
Innanzitutto chiariamo che il lavoro di ufficio stampa è giornalistico. Essendo svolto da un iscritto all’Ordine dei giornalisti, quindi, comporta il versamento dei relativi contributi previdenziali all’Inpgi (Gestione principale per i lavoratori subordinati, Gestione separata per liberi professionisti, autonomi e co.co.co.).
Per quanto riguarda il lavoro per i portali internet. se si riferisce a contenuti generici non è giornalistico; se invece si riferisce a notizie, cronaca e articoli di commento è giornalistico, e pertanto vale quanto appena visto per gli uffici stampa.
Per i lavori non giornalistici, i relativi contributi previdenziali vanno versati al competente istituto di previdenza: la Gestione separata Inps è l’ente che si occupa di ricevere i contributi delle collaborazioni non professionali. Presso ogni ente verrà maturato un trattamento pensionistico.
La legge consente, a determinate condizioni, di richiedere la ricongiunzione o la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi Istituti.
INPGI GESTIONE SEPARATA
Sono un giornalista e faccio collaborazioni e consulenze non giornalistiche, sono obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata?
No, in quanto l'attività svolta non ha carattere giornalistico.
Sono un giornalista che esercita altre attività ma svolgo anche attività giornalistica, come devo comportarmi?
Devi iscriverti alla Gestione Separata, alla quale dovrai versare i contributi soltanto su quella parte di reddito che sia riconducibile ad attività giornalistica autonoma. In sede di comunicazione del reddito alla Gestione Separata dovrai indicare esclusivamente l’ammontare dei compensi riferiti a tale attività.
Sono un giornalista socio di uno Studio associato all'interno del quale svolgo attività giornalistica, sono tenuto a iscrivermi alla Gestione separata?
Si, perché la tua attività non è considerata di natura imprenditoriale, ma ha vero e proprio carattere professionale autonomo, e in quanto tale è assoggettabile a contribuzione Inpgi.
Sono un giornalista socio di una società (di persone o di capitali) che svolge attività giornalistica, emetto fatture a nome della società e poi a fine anno mi ripartisco gli utili insieme agli altri soci, devo iscrivermi alla Gestione Separata Inpgi?
No, perché i tuoi redditi non sono fiscalmente considerati derivanti da attività autonoma professionale, ma da attività imprenditoriale. Come tali, ai fini contributivi, vanno denunciati all’INPS. Non è da escludere che con le nuove società tra professionisti si possano invece assoggettare a INPGI.
Se un giornalista, socio di una società, emette una fattura o ricevuta di pagamento per il lavoro giornalistico svolto (indipendentemente dalla ripartizione degli utili), deve versare i contributi all'Inpgi su quel reddito?
Si, perché in questo caso il reddito esula dagli utili societari e, anche ai fini fiscali, è riconducibile a reddito da lavoro autonomo.
Sono un giornalista e lavoro in Italia per un committente straniero, sono tenuto ad iscrivermi? Se si, sono tenuto a richiedere anche il 2% al mio committente, per poi versarlo all'Inpgi?
Sì perché, comunque, i redditi derivanti da questa attività sono prodotti in Italia e dichiarati al fisco italiano. In materia previdenziale anche il committente – sebbene straniero – è tenuto al rispetto delle norme vigenti nel Paese in cui il reddito viene prodotto.
Oltre all'attività giornalistica, svolgo anche attività di diversa natura, i cui compensi vengono riportati cumulativamente nello stesso quadro e nello stesso rigo della dichiarazione dei redditi (relativa al lavoro autonomo). Come devo comportarmi quando devo comunicare i redditi da assoggettare a contribuzione?
Al momento della compilazione del modello reddituale da compilare on line per la Gestione Separata Inpgi devi indicare soltanto la parte di reddito derivante dallo svolgimento di attività giornalistica.
Si possono ricongiungere i contributi previdenziali all’INPGI 2?
La ricongiunzione dei contributi, che avviene secondo le prescrizioni della legge n. 45 del 5/3/1990. Con l’INPGI2 si possono ricongiungere tutte le posizioni previdenziali (da dipendenti e da liberi professionisti) a parte l’INPS Gestione Separata. Pertanto una volta iscritti all’Ordine i giornalisti dovranno chiudere la propria posizione INPS Gestione Separata, ma non potranno unificare i contributi presso un unico ente di previdenza.
Un giornalista iscritto all’INPGI 2 può riscattare gli anni di università?
Gli anni di corsi universitari sono riscattabili per chi ha un contratto co.co.co.
MATERNITA'
La giornalista con contratto co.co.co. è obbligata ad astenersi dal lavoro nei 5 mesi di “maternità obbligatoria”? Se non lo fa quali sono le conseguenze?
Dal 2007, è esteso alle lavoratrici autonome, iscritte alla Gestione separata INPS, durante la maternità l’obbligo all’astensione dall’attività lavorativa secondo le regole delle lavoratrici dipendenti, anche nelle ipotesi di interdizione anticipata previste dall’art. 17 del Dlgs n. 151/2001. La disciplina prevede il divieto di adibire le donne al lavoro, nei due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi la data effettiva del parto.
Questo divieto vale anche per le giornaliste co.co.co. iscritte alla Gestione separata dell’Inpgi.
Il committente non può, quindi, adibire le lavoratrici all’attività lavorativa durante il congedo di maternità, compresi gli eventuali periodi di interdizione anticipata. L’eventuale inosservanza di tale divieto non è tuttavia sanzionato.
Una giornalista titolare di partita Iva, libera professionista con contratti a scadenza annuale con vari committenti, può avvalersi della legge sulla maternità per quanto riguarda il periodo di astensione obbligatoria?
La legge che riconosce l'indennità di maternità anche alle lavoratrici libere professioniste non prevede l'obbligo di astensione dal lavoro nei 2 mesi antecedenti al parto e nei 3 mesi successivi, tanto che il pagamento dell'indennità spetta a prescindere dall'astensione o meno dal lavoro.
La Corte costituzionale ha escluso che questo differente regime sia in contrasto con la Costituzione in quanto costituisce il riflesso della diversità esistente tra lavoro autonomo e lavoro subordinato; si ritiene, cioè, che le lavoratrici autonome abbiano la possibilità di autodeterminare le modalità di svolgimento del proprio lavoro adattandole alle proprie forze e alle esigenze del bambino e d'altra parte l'indennità di maternità ha proprio la funzione di consentire alla professionista di vivere la maternità con serenità senza preoccupazioni legate alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
La giornalista, quindi, non ha diritto di astenersi, ma dovrà concordare con il committente tempi e modalità della propria prestazione durante il periodo di maternità.
Sono iscritta alla Gestione separata dell’INPGI ho diritto all’indennità di maternità?
Se una giornalista non ha diritto alla maternità da parte di nessun altro Ente ed è in regola con il pagamento della contribuzione (ha versato almeno i contributi minimi) riceverà un’indennità di maternità calcolata sul reddito denunciato nel 2° anno precedente l’evento. In ogni caso viene corrisposta un’indennità minima pari ad euro 4.752,80 e una massima di euro 23.764,00 (nel 2012) dalla quale andrà detratta la trattenuta del 20%.
Copyright © Sindacato Giornalisti del Veneto
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email: info@sindacatogiornalistiveneto.it
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